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venerdì 15 gennaio 2016

A PARTIRE DAL 2016 NUOVA TASSA SULLA PESCA SPORTICA IN MARE



Ci avevano provato senza riuscirci nel 2014 con un emendamento proposto nell’ambito della legge di “Semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca”. 
Allora la cifra proposta era di 200 Euro annui per chi esercita l’attività di pesca sportiva a bordo di un’unità a motore, 20 euro per la pesca dalla spiaggia. Ora ci stanno riprovando. 
Venerdì 9 ottobre 2015 infatti è stato presentato alla Camera il nuovo testo unificato per la pesca, l’articolo 22 di questo testo prevede il pagamento di un contributo (chiamarla tassa pareva brutto) annuo pari a 20 euro da parte chi intenda esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi, quindi anche da barca a vela. 
 Non è ancora legge ma se verrà approvato senza modifiche lo diventerà. Il testo completo dell’articolo: Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 – Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon. NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE […] ART. 22. – (Pesca non professionale). 

 1. La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai successivi comma 2 e 3.

 2 . A decorrere dal 1° gennaio 2016 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all’articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione ha validità annuale. 

 3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al secondo comma sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale.
 L’esercizio dell’attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio. 
 Qui invece il testo completo del nuovo testo unificato per la pesca documenti.camera.it

1 commento:

  1. posso capire la tassa di soggiorno durante i pochi giorni di ferie ,ma per poche ore di pesca ò assurdo

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